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CIRCOLARE 26 DPCM 26 aprile 2020 – Covid-19 Fase 2
Oggetto: DPCM 26 aprile 2020 – Covid-19 Fase 2
E’ stato pubblicato il DPMC 26.04.2020 con il quale il Governo ha dato le disposizioni per la cosiddetta Fase 2 finalizzata alla ripartenza di molte delle attività economiche sospese fino al 03.05.2020 (periodo del lockdown).
Le disposizioni del decreto entrano in vigore il 4.5.2020 e sono efficaci fino al 17.5.2020.
Allo stato, quindi, sembra che dal 18.5.2020 ci sarà una ripresa generale ma, sul punto, è probabile che interverrà un nuovo DPCM per confermare la sospensione di alcune specifiche attività, di cui vi terremo aggiornati.
La riapertura non è totale ed è regolata da precise disposizioni di cautela sanitaria (i protocolli) che tutte le imprese e i professionisti sono tenuti a rispettare.
Va ricordato che il 24 aprile 2020 la parti sociali con il Governo hanno sottoscritto il nuovo Protocollo di sicurezza (vai al protocollo) per la gestione dell’ambiente di lavoro. Protocollo che costituisce parte integrante del DPCM 26.4.2020.
Dal 4.5.2020 cessano di avere effetto le disposizioni di cui ai 10.4.2020.
N.B.
L’Articolo 10 del DPCM dispone che continuano ad applicarsi le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni relativamente a specifiche aree del territorio.
Riteniamo utile richiamare l’attenzione sulle seguenti misure di cui all’Art. 1 comma 1
lett. a) “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”
lett. d) “è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati”
lett. t) “sono adottate in tutti i casi possibili nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto …”
N.B.
In tutto il territorio nazionale è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
***
Per quanto attiene alle attività economiche il DPCM:
Conferma che sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali …”.
Conferma che sono sospese le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le seguenti attività che sono considerate libere quali:
Allegato 1 al DPCM
ATECO |
DESCRIZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI LIBERE |
47.11.10 |
Ipermercati |
47.11.20 |
Supermercati |
47.11.30 |
Discount di alimentari |
47.11.40 |
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari |
47.11.50 |
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati |
47.19.20 |
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici |
47.2 |
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati |
47.30.00 |
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizio specializzati |
47.4 |
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati |
47.52.10 |
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico |
47.52.20 |
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari |
47.59.30 |
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione |
47.61.00 |
Commercio al dettaglio di libri |
47.62.10 |
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici |
47.62.20 |
Commercio al dettaglio di carta, cartone, articoli di cartoleria |
47.71.20 |
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati |
47.73.10 |
Farmacie |
47.73.20 |
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica |
47.74.00 |
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati |
47.75.10 |
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale |
47.76.10 |
Commercio al dettaglio di fiori e piante (NUOVA) |
47.76.20 |
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici |
47.78.20 |
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia |
47.78.40 |
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento |
47.78.60
|
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini |
47.79.10 |
Commercio al dettaglio di libri di seconda mano |
47.91.10 |
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet |
47.91.20 |
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione |
47.91.30 |
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono |
47.99.20 |
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici |
Conferma che sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita sia la consegna a domicilio che l’asporto (fermo restando il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali o sostare nelle immediate vicinanze degli stessi).
Conferma che sono sospese le attività inerenti ai servizi alle persone (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle di cui al seguente:
Allegato 2 al DPCM
ATECO |
SERVIZI ALLE PERSONE LIBERE |
96.01 |
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia |
96.01.10 |
Attività delle lavanderie industriali |
96.01.20 |
Altre lavanderie, tintorie |
96.03.00 |
Servizi di pompe funebri e attività connesse |
Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle seguenti misure: Allegato 5 al DPCM
- mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno di due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura;
- garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria;
- ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
- uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande;
- accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie, b) per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori, c) per locali di dimensioni superiori l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono i beni e i servizi.
In ordine alle attività professionali si raccomanda che:
- sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali.
L’Articolo 2 del DPCM dispone che sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle di cui
Allegato 3 al DPCM
ATECO |
DESCRIZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI LIBERE |
01 |
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali |
02 |
Silvicoltura ed utilizzo aree forestali |
03 |
Pesca e acquacoltura |
05 |
Estrazione di carbone (esclusa torba) |
06 |
Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale |
07 |
Estrazione di minerali metalliferi
|
08 |
Estrazione di altri minerali da cave e miniere
|
09 |
Attività dei servizi di supporto all'estrazione |
10 |
Industrie alimentari |
11 |
Industria delle bevande |
12 |
Industria del tabacco |
13 |
Industrie tessili
|
14 |
Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia |
15 |
Fabbricazione di articoli in pelle e simili
|
16 |
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio |
17 |
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta |
18 |
Stampa e riproduzione di supporti registrati |
19 |
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio |
20 |
Fabbricazione di prodotti chimici |
21 |
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici |
22 |
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche |
23 |
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi |
24 |
Metallurgia |
25 |
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) |
26 |
Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi |
27 |
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche |
28 |
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca |
29 |
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi |
30 |
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto |
31 |
Fabbricazione di mobili |
32 |
Altre industrie manifatturiere |
33 |
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature |
35 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata |
36 |
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua |
37 |
Gestione delle reti fognarie |
38 |
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali |
39 |
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti |
41 |
Costruzione di edifici |
42 |
Ingegneria civile |
43 |
Lavori di costruzione specializzati |
45 |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli |
46 |
Commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) |
49 |
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte |
50 |
Trasporto marittimo e per vie d'acqua |
51 |
Trasporto aereo |
52 |
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti |
53 |
Servizi postali e attività di corriere |
55.1 |
Alberghi e strutture simili |
58 |
Attività editoriali |
59 |
Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, registrazioni musicali e sonore |
60 |
Attività di programmazione e trasmissione |
61 |
Telecomunicazioni |
62 |
Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse |
63 |
Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici |
64 |
Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) |
65 |
Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) |
66 |
Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative |
68 |
Attività immobiliari |
69 |
Attività legali e contabili |
70 |
Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale |
71 |
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche |
72 |
Ricerca scientifica e sviluppo |
73 |
Pubblicità e ricerche di mercato |
74 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche |
75 |
Servizi veterinari |
78 |
Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale |
80 |
Servizi di vigilanza e investigazione |
81.2 |
Attività di pulizia e disinfestazione |
81.3 |
Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) |
82 |
Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese |
84 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria |
85 |
Istruzione |
86 |
Assistenza sanitaria |
87 |
Servizi di assistenza sociale residenziale |
88 |
Assistenza sociale non residenziale |
94 |
Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali |
95 |
Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa |
97 |
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico |
99 |
Organizzazioni e organismi extraterritoriali |
***
Le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare i contenuti
- del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24.4.2020 (vai al protocollo) fra il Governo e le parti sociali,
- nonché per i cantieri del protocollo condiviso (vai al protocollo) sottoscritto sempre il 24.4.2020 fra il Ministro delle infrastrutture e trasporti, il Ministero del lavoro e le parti sociali,
- nonché per il settore trasporto e della logistica del protocollo condiviso sottoscritto il 20.3.2020 (vai al protocollo);
- nonché per il settore trasporto pubblico delle linee guida allegate al DPCM (vai alle linee guida).
N.B.
La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
N.B.
Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (smart working).
Inoltre, sempre per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. Stante la misura restrittiva < rispetto a precedenti FAQ > è consigliabile inviare la comunicazione al Prefetto anche per l’accesso del personale amministrativo che deve gestire gli adempimenti fiscali non oggetto di proroga (come la fatturazione).
E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Si ricorda che nella Provincia di Verona le comunicazioni non vanno più indirizzate via mail alla prefettura ma bisogna usare il portale della Camera di Commercio CCIAA.
N.B.
Le imprese che riprendono le attività dal 4.5.2020 possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dal 27.4.2020.
PIU’ ATTIVITA’: le imprese che svolgono più attività (alcune libere e alcune sospese) possono proseguire < a nulla rilevando che il codice di attività sia primario o secondario > ma limitatamente ai prodotti e servizi dell’attività non sospesa (confermato da FAQ 28.3.2020 e del 9.4.2020).
ATTIVITA’ SVOLTA: attenzione che ciò che conta è il codice ATECO risultante al Registro Imprese o quantomeno all’Anagrafe Tributaria e non l’attività effettivamente svolta (così ha risposto il MISE a Confindustria, pur non risultando alcuna FAQ sul punto).
FILIERA. Il DPCM non ripropone più alcuna disposizione in ordine alle filiere.
E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.
****
In tutto il territorio nazionale si raccomanda l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’Allegato 4 al DPCM:
- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali o antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol.
I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Studio Tognetti Ass. Professionale
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