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CIRCOLARE 17
DL 25 marzo 2020 n. 19 e Decreto MSE-2
Oggetto:
- Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 ulteriori misure contenimento emergenza Covid-19
- Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25.3.2020 (revisione delle attività che possono essere svolte)
E’ stato pubblicato con effetto dal 26.3.2020 il D.L. 19 che ha sostanzialmente il compito di dare una veste giuridica a tutti i provvedimenti emanati dal Governo con DPCM e dal Ministero della Salute con Ordinanze.
Il D.L. prevede infatti che
- sono fatti salvi gli effetti degli atti adottati dal DL 23.2.2020 n. 6 (oggi abrogato ad eccezione degli artt. 3, comma 6-bis, e 4)
- continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure adottate con DPCM 8.3.2020, 9.3.2020, 11.3.2020 e 22.3.2020 per come ancora vigenti alla data del 26.3.2020.
Va precisato che, comunque, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato deliberato lo Stato di Emergenza nel territorio nazionale valido fino al 31.7.2020.
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Le ulteriori misure adottate con l’attuale decreto legge sono le seguenti.
Articolo 3 – Misure urgenti di carattere regionale
Nelle more dell’adozione delle misure dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri le Regioni possono introdurre misure ulteriormente restrittive esclusivamente nell’ambito delle attività di loto competenza.
I Sindaci non possono adottare misure in contrasto con le misure statali e regionali.
Articolo 4 – Sanzioni e controlli
Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento statali e regionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
Con riferimento alla violazione delle seguenti misure:
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;- p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
- u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
- v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
- z) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Con riferimento alla seguente violazione:
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;
è previsto l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500,00 ad euro 5.000,00.
Le sopra indicate sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero prima del 26.3.2020, ma in tal caso ridotte alla metà.
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Inoltre con Decreto del ministro dello Sviluppo Economico del 25.3.2020 è stato modificato (con aggiunta, modifica e rimozione di alcuni codici ATECO) l’allegato 1 del DPCM 22.3.2020 ovvero l’elenco delle attività produttive per le quali non è disposta la sospensione dell’attività fino al 3 aprile 2020.
Ecco i codici delle attività che possono continuare ad operare
ATECO |
DESCRIZIONE ATTIVITÀ |
01 |
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali |
03 |
Pesca e acquacoltura |
05 |
Estrazione di carbone |
06 |
Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale |
09.1 |
Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale |
10 |
Industrie alimentari |
11 |
Industria delle bevande |
13.96.20 |
Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali |
13.94 |
Fabbricazione di spago, corde, funi e reti (CANCELLATO) |
13.95 |
Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) |
14.12.00 |
Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro |
16.24.20 |
Fabbricazione di imballaggi in legno (MODIFICATO VEDI SOTTO) |
16.24 |
Fabbricazione di imballaggi in legno (NEW) |
17 |
Fabbricazione di carta |
18 |
Stampa e riproduzione di supporti registrati |
19 |
Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio |
20 |
Fabbricazione di prodotti chimici (con esclusione dei codici : 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60 che sono stati cancellati) |
21 |
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici |
22.1 |
Fabbricazione di articoli in gomma (CANCELLATO) |
22.2 |
Fabbricazione di articoli in materie plastiche (con esclusione dei codici 22.29.01 e 22.29.02 che sono stati cancellati) |
23.13 |
Fabbricazione di vetro cavo (NEW) |
23.19.10 |
Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia |
25.21 |
Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale (NEW) |
25.92 |
Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo (NEW) |
26.6 |
Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche |
27.1 |
Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità |
27.2 |
Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici (NEW) |
28.29.30 |
Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio (NEW) |
28.3 |
Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura (CANCELLATO) |
28.93 |
Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori) (CANCELLATO) |
28.95.00 |
Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) |
28.96 |
Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) |
32.50 |
Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche |
32.99.1 |
Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza |
32.99.4 |
Fabbricazione di casse funebri |
33 |
Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei codici 33.11.01 – 33.11.02 – 33.11.03 – 33.11.04 – 33.11.05 – 33.11.07 – 33.11.09 – 33.12.92 – 33.16 - 33.17 che sono stati cancellati) |
35 |
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata |
36 |
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua |
37 |
Gestione delle reti fognarie |
38 |
Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali |
39 |
Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti |
42 |
Ingegneria civile (ad esclusione dei codici 42.91 – 42.99.09 – 42.99.10 che sono stati cancellati) |
43.2 |
Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni |
45.2 |
Manutenzione e riparazione di autoveicoli |
45.3 |
Commercio di parti e accessori di autoveicoli |
45.4 |
Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori |
46.2 |
Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi |
46.3 |
Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco |
46.46 |
Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici |
46.49.2 |
Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali |
46.61 |
Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori |
46.69.19 |
Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto (CANCELLATO) |
46.69.91 |
Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico |
46.69.94 |
Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici |
46.71 |
Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento |
49 |
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte |
50 |
Trasporto marittimo e per vie d'acqua |
51 |
Trasporto aereo |
52 |
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti |
53 |
Servizi postali e attività di corriere |
55.1 |
Alberghi e strutture simili |
J (da 58 a 63) |
Servizi di informazione e comunicazione |
K (da 64 a 66) |
Attività finanziarie e assicurative |
69 |
Attività legali e contabili |
70 |
Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale |
71 |
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche |
72 |
Ricerca scientifica e sviluppo |
74 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche |
75 |
Servizi veterinari |
78.2 |
Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) (NEW) vedi ulteriori note nel decreto |
80.1 |
Servizi di vigilanza privata |
80.2 |
Servizi connessi ai sistemi di vigilanza |
81.2 |
Attività di pulizia e disinfestazione |
82.20 |
Attività dei call center (limitatamente alle attività di “call center in entrata” – vedi ulteriori note nel decreto) (MODIFICATO) |
82.92 |
Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi |
82.99.2 |
Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste |
82.99.99 |
Altri servizi di sostegno alle imprese (limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio) (NEW) |
84 |
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria |
85 |
Istruzione |
86 |
Assistenza sanitaria |
87 |
Servizi di assistenza sociale residenziale |
88 |
Assistenza sociale non residenziale |
94 |
Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali |
95.11.00 |
Riparazione e manutenzione di computer e periferiche |
95.12.01 |
Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari |
95.12.09 |
Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni |
95.22.01 |
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa |
97 |
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico |
Le attività che sono state cancellate per effetto del nuovo decreto possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28.3.2020 compreso la spedizione della merce.
I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Studio Tognetti Ass. Professionale
LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE