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CIRCOLARE 4
Le novità in materia penale del “Collegato alla Finanziaria 2020”.
Oggetto: Le novità in materia penale del “Collegato alla Finanziaria 2020”.
La Legge 19.12.2019 n. 157 di conversione del D.L. n. 124/2019 (c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”) contiene un’ampia modifica della materia penale tributaria con un generale inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al D.Lgs. 74/2000.
Di seguito vengono esposte le principali novità applicabili dal 25.12.2019 (data di pubblicazione sulla G.U. della Legge di conversione).
INASPRIMENTO DELLE PENE E RIDUZIONE DELLE SOGLIE
La riforma della disciplina penale tributaria consiste, innanzitutto, in un inasprimento delle pene e in una riduzione delle soglie di punibilità.
Dichiarazione fraudolenta per fatture false
L’art. 2 D.Lgs 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi (IRPEF, IRES) o sul valore aggiunto (IVA), avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica, nella dichiarazione dei redditi e/o iva, elementi passivi (costi) fittizi.
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REGIME ATTUALE |
NUOVO REGIME |
SANZIONE |
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni |
Reclusione da 4 a 8 anni |
SOGLIA |
Nessuna |
Nessuna |
ATTENUANTE |
Nessuna |
Pena ridotta da 1 anno e 6 mesi a 6 anni se ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000 |
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi
L’art. 3 D.Lgs 74/2000 punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui al paragrafo precedente, al fine di evadere le imposte sui redditi (IRPEF, IRES) o sul valore aggiunto (IVA), compiendo operazioni simulate ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria, indica nella dichiarazione dei redditi e/o iva, elementi attivi (ricavi) per un importo inferiore a quello effettivo od elementi passivi (costi) fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando sono superate determinate soglie.
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REGIME ATTUALE |
NUOVO REGIME |
SANZIONE |
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni |
Reclusione da 3 a 8 anni |
SOGLIA |
· imposta evasa > € 30.000 · elementi attivi/passivi > 5% elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiori a € 1.500.000 · crediti/ritenute fittizi > 5% dell’imposta o comunque a € 30.000 |
Dichiarazione infedele
L’art. 4 D.Lgs 74/2000 punisce chiunque, al di fuori dei casi di cui ai paragrafi precedenti, al fine di evadere le imposte sui redditi (IRPEF, IRES) o sul valore aggiunto (IVA), indica nella dichiarazione dei redditi e/o iva, elementi attivi (ricavi) per un importo inferiore a quello effettivo od elementi passivi (costi) inesistenti, quando sono superate determinate soglie.
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REGIME ATTUALE |
NUOVO REGIME |
SANZIONE |
Reclusione da 1 anno a 3 anni |
Reclusione da 2 a 4 anni e 6 mesi |
SOGLIA |
· imposta evasa > € 150.000 · elementi attivi/passivi > 10% elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiori a € 3.000.000
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· imposta evasa > € 100.000 · elementi attivi/passivi > 10% elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiori a € 2.000.000
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NON PUNIBILITA’ |
Non punibilità in caso di dichiarazione infedele dipendente da valutazioni che, singolarmente, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette |
Non punibilità in caso di dichiarazione infedele dipendente da valutazioni che, complessivamente, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette |
Dichiarazione omessa
L’art. 5 D.Lgs 74/2000 punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi (IRPEF, IRES) o sul valore aggiunto (IVA), omette di presentare la dichiarazione dei redditi e/o iva, pur obbligato, quando l’imposta evasa è superiore ad una determinata soglia. L’art. 5-bis del D.Lgs 74/2000 punisce con la stessa pena la mancata presentazione del Modello 770 (dichiarazione dei sostituti d’imposta).
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REGIME ATTUALE |
NUOVO REGIME |
SANZIONE |
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni |
Reclusione da 2 a 5 anni |
SOGLIA |
imposta evasa/ritenute non versate > € 50.000 |
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (fatture false)
L’art. 8 D.Lgs 74/2000 punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES) o sul valore aggiunto (IVA), emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
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REGIME ATTUALE |
NUOVO REGIME |
SANZIONE |
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni |
Reclusione da 4 a 8 anni |
SOGLIA |
Nessuna |
Nessuna |
ATTENUANTE |
Nessuna |
Pena ridotta da 1 anno e 6 mesi a 6 anni se ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000 |
Occultamento o distruzione di documenti contabili
L’art. 10 D.Lgs 74/2000 punisce l’occultamento o la distruzione totale o parziale, al fine di evadere le imposte sui redditi (IRPEF, IRES) o sul valore aggiunto (IVA), ovvero di consentire l’evasione a terzi, di documenti o scritture contabili di cui sia obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari ai fini IVA.
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REGIME ATTUALE |
NUOVO REGIME |
SANZIONE |
Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni |
Reclusione da 3 a 7 anni |
SOGLIA |
Nessuna |
Nessuna |
RESPONSABILITA’ EX D.Lgs. 231/2001
Merita infine accennare che alcuni dei reati sopra indicati integrano la fattispecie di “reato-presupposto” della responsabilità degli enti ex D.Lgs 231/2001.
Di seguito si riporta un breve riepilogo delle sanzioni applicabili.
REATO TRIBUTARIO |
SANZIONE |
Dichiarazione fraudolenta per fatture false |
· Fino a 500 quote · se ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000, fino a 400 quote |
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi |
Fino a 500 quote |
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (fatture false) |
· Fino a 500 quote · se ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000, fino a 400 quote |
Occultamento o distruzione di documenti contabili |
Fino a 400 quote |
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte |
Fino a 400 quote |
Si precisa che il valore di ogni singola quota può variare da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.
Se, in seguito alla commissione dei reati indicati nella tabella di cui sopra, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di 1/3. In tal caso, inoltre, sono applicabili le seguenti sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001:
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
divieto di pubblicizzare beni o servizi.
I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
Studio Tognetti Ass. Professionale
LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE