Studio Tognetti

circolari

{jcomments off}CIRCOLARE 13
Obblighi di fatturazione elettronica dall’1.7.2018 e rinvio per cessioni di carburante presso distributori stradali


Come già evidenziato nella nostra Circolare n. 9 del 09.02.2018, la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto una serie di misure, specialmente nel settore dei carburanti, al fine di prevenire e contrastare l’evasione fiscale e le frodi IVA.

In particolare con decorrenza dall’1.7.2018 è stato previsto:

  • l’obbligo di fatturazione elettronica per l’acquisto di carburanti per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione, da parte di soggetti titolari di partita IVA e la conseguente abrogazione della scheda carburante quale documento idoneo per la documentazione di tale acquisti;
  • l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori;
  • l’utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal contante ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA per l’acquisto di carburanti e lubrificanti;
  • l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio per autotrazione.

Inoltre sempre con decorrenza dall’1.7.2018 è introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito dei contratti di appalto con una Pubblica amministrazione.

Con il DL n.79/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28.6.2018 n. 148, è stato prorogato all’1.1.2019 il termine di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio effettuate presso impianti stradali di distribuzione e l’abrogazione della scheda carburante.

Vengono indicate di seguito le nuove tempistiche degli adempimenti sopra elencati.

 

Cessioni di carburanti presso impianti stradali di distribuzione

È disposto il rinvio all’1.1.2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica limitatamente alle cessioni di benzina e gasolio rese da impianti stradali di distribuzione.

Viene conseguentemente rinviato all’1.1.2019 anche l’obbligo previsto, per la generalità dei soggetti titolari di partita IVA (società, ditte individuali, lavoratori autonomi), di documentare mediante fattura elettronica detti acquisti di carburante.

Pertanto, fino al 31.12.2018, gli acquisti di benzina e gasolio effettuati, dai soggetti titolari di partita IVA, presso impianti stradali di distribuzione potranno continuare ad essere documentati mediante la scheda carburante. Tuttavia, si precisa che anche in caso di utilizzo della scheda carburante il pagamento dei rifornimenti, come si descriverà meglio nel proseguo della circolare, dovrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di pagamento “tracciabili” e non in contanti.

 

Cessioni di benzina/gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori

L’obbligo di fatturazione elettronica rimane fermo a partire dall’1.7.2018 per le cessioni di benzina e gasolio effettuate in ambito B2B, diverse da quelle effettuate presso impianti stradali di distribuzione.

L’obbligo coinvolge pertanto tutti gli altri soggetti della filiera di produzione e distribuzione dei carburanti, quali le compagnie petrolifere, i grossisti e gli intermediari.

Questo significa che tutti coloro che acquisteranno benzina o gasolio per autotrazione presso soggetti diversi dai gestori delle stazioni di servizio otterranno, e dovranno pertanto, essere in grado di ricevere e gestire la fattura elettronica. Si trovano in questa condizione anche gli stessi gestori degli impianti di distribuzione stradale, relativamente alle forniture di carburante che ricevono.

Dovrebbero essere coinvolti anche quegli “utilizzatori finali” titolari di partita iva che, pur rifornendosi presso gli impianti stradali, acquistano i prodotti dal grossista o dalla compagnia petrolifera, per esempio sulla base di contratti di somministrazione “a catena” (c.d. contratti di netting) usuali nel settore.

Sul quest’ultimo punto non vi sono posizioni ufficiali, pertanto si auspicano chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria.

 

Utilizzo di mezzi di pagamento “tracciabili”

Rimane ferma la decorrenza dall’1.7.2018 dell’obbligo, per i soggetti titolari di partita iva, di pagare i rifornimenti di carburanti mediante mezzi “tracciabili” al fine di:

  • detrarre l’iva assolta in relazione all’acquisto di carburante
  • dedurre il costo di acquisto del carburante.

 

Sono considerati mezzi di pagamento tracciabili:

  • carte di credito
  • carte di debito (bancomat)
  • carte prepagate
  • ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei ed individuati con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 73203 del 4.4.2018, quali assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari e postali, addebiti diretti, bonifici bancari o postali, bollettini postali.

Se il pagamento viene eseguito in contanti non sarà quindi più possibile detrarre l’IVA assolta e dedurre il costo, anche se si utilizza la scheda carburante.

 

Trasmissione telematica dei corrispettivi

Rimane ferma la decorrenza dall’1.7.2018 dell’obbligo per gli impianti di distribuzione, di memorizzare in via elettronica e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, effettuate nei confronti di privati consumatori.

Con un recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di concerto con l’Agenzia delle Dogane e Monopoli è stato previsto, tuttavia, che l’obbligo in esame decorre dall’1.7.2018 per i soli impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità “self service prepagato”, muniti di:

  • sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto;
  • terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (es. bancomat, carte di credito, prepagate);
  • sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e scarico delle quantità di carburante.

La trasmissione dei dati dei corrispettivi dovrà avvenire con cadenza mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Per le altre tipologie di soggetti che effettuano cessioni di carburanti, i termini di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi saranno stabiliti con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

Fattura elettronica per prestazioni rese da subappaltatori/subcontraenti

Resta fissata all’1.7.2018 l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni rese, nei confronti dell’impresa principale, dai subappaltatori/subcontraenti che operano in una filiera di imprese nel quadro di contratti di appalto stipulati con la Pubblica Amministrazione.

In attesa di ulteriori chiarimenti che esaminino compiutamente le specifiche problematiche del settore, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che tale obbligo troverà applicazione per i soli rapporti “diretti” tra:

  1. il soggetto titolare del contratto (fornitore) e la pubblica amministrazione (committente)
  2. il soggetto titolare del contratto (fornitore) e coloro di cui egli si avvale (subappaltatore/subcontraente), con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

Esempio: se l’impresa A stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un subappalto con B per la realizzazione di alcune delle opere:

  1. le prestazioni rese da A (appaltatore) ad X (appaltante) saranno necessariamente documentate con fattura elettronica;
  2. le prestazioni rese da B (subappaltatore) ad A (appaltatore) saranno necessariamente documentate con fattura elettronica.

Invece, se B (subappaltatore) si avvalesse a sua volta di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto D per adempiere gli obblighi derivanti dal subappalto, D non è tenuto ad emettere fattura elettronica.

 

Tabella riepilogativa

 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa sulla tempistica degli adempimenti trattati nella presente circolare.

 

OBLIGO / ADEMPIMENTO

DECORRENZA

Fattura elettronica cessioni di benzina/gasolio per autotrazione da parte di distributori stradali

1.1.2019

Abrogazione scheda carburante

1.1.2019

Fattura elettronica cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (diverse da quelle effettuate presso impianti stradali di distribuzione)

1.7.2018

Tracciabilità dei pagamenti per acquisti di carburante ai fini della detrazione IVA e della deducibilità del relativo costo

1.7.2018

Memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori

1.7.2018

Fattura elettronica per prestazioni rese da subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese nell'ambito di un contratto di appalto pubblico

1.7.2018

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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