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Legge di bilancio 2018 - Parte seconda

 La Legge 27.12.2017 n. 208 (c.d. “Legge di bilancio 2018”) contiene la maggior parte delle novità fiscali di riferimento per il corrente anno ed è in vigore dall’1.1.2018.

 Di seguito vengono esposte le principali novità tra cui gli incentivi per la tracciabilità dei pagamenti, l’ampliamento della definizione di stabile organizzazione, il rinvio di alcune disposizioni e altre novità che riguardano il settore imprenditoriale.

 Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti

Con decorrenza 1.1.2019, i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro potranno usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento.

Si ricorda che gli avvisi di accertamento ai fini IVA e imposte dirette (IRES, IRAP, IRPEF) devono essere notificati entro il 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Tale termine si riduce al 3° anno successivo nel caso in cui sia garantita la tracciabilità di pagamenti sopra descritta.

Per garantire la tracciabilità è possibile utilizzare a titolo esemplificativo le seguenti modalità:

  • bonifico bancario
  • carte di credito e di debito
  • assegni

L’agevolazione in esame non è applicabile ai commercianti al minuto e soggetti assimilati, salvo che abbiano esercitato l’opzione per la memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

 Tax free shopping

È stata rinviata all’1.9.2018 la deccorenza dell’obbligo di fatturazione elettronica nell’ambito del c.d. “tax free shopping” (in origine doveva applicarsi a partire dall’1.1.2018).

 Aliquota IVA spettacoli teatrali

È stata estesa l’aliquota ridotta del 10% ai contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di qualsiasi tipo compresi “opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti”, nonché alle relative prestazioni, resi da intermediari.

 Nuova definizione di stabile organizzazione

Va premesso che l’Italia ha aderito in data 7/6/2017 alla Convenzione multilaterale BEPS redatta a Parigi il 24/11/2016 nell’ambito del progetto OCSE di contrasto ai fenomeni di erosione della base imponibile e dello spostamento dei profitti da uno stato all’altro. L’Italia ha sottoscritto la convenzione in data 7 giugno 2017. 

Coerentemente con quanto pattuito in ambito OCSE è stata riscritta la nozione di stabile organizzazione di cui all’art. 162 del TUIR.

E’ stata introdotta una particolare fattispecie nel rispetto del rapporto finale alla Action 1 del progetto BEPS. La disposizione ha l’obiettivo principale di contrastare il fenomeno elusivo della grandi aziende multinazionali che operano attraverso le nuove tecnologie elettroniche ed informatiche (ad esempio vendite online). L’intervento normativo valorizza la “sostanza economica” del business superando il concetto precedente basato sul radicamento territoriale, materiale o personale, dando invece rilievo al luogo in cui si svolgono le attività e si produce la ricchezza per l’impresa.

Quindi dal 1.1.2018 costituisce stabile organizzazione “una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua presenza fisica nel territorio stesso”. 

La norma interviene anche per modificare il concetto di “stabile organizzazione personale” precedentemente legata al concetto di intermediario che abitualmente concludeva contratti di vendita in nome dell’impresa estera. Il distinguo era nell’avere o meno la rappresentanza del soggetto estero.   

Dal 1.1.2018 la presenza di “agente dipendente” configura la presenza di una stabile organizzazione. La fattispecie si realizza quando: un soggetto (residente o non residente – persona fisica o giuridica) agisce in Italia per conto di una impresa estera e abitualmente conclude contratti, o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa a detti contratti. Deve trattarsi di contratti relativi al trasferimento della proprietà o alla concessione del diritto di utilizzo, di beni dell’impresa o che l’impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi.

La disposizione non si applica quando il soggetto che opera in Italia per conto di un’impresa estera, svolge la sua attività in qualità di agente indipendente e agisce per l’impresa nell’ambito della propria ordinaria attività. 

Si precisa che, il soggetto è considerato “dipendente” qualora operi esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è “strettamente correlato”.

A tal fine, un soggetto è strettamente correlato ad un’impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze, l’uno ha il controllo dell’altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso un soggetto è considerato strettamente correlato ad un’impresa se l’uno possiede più del 50% della partecipazione dell’altra o, nel caso di società, più del 50% dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50% del totale dei diritti di voto e del capitale sociale.

 Differimento IRI

È stata differita all’1.1.2018 la decorrenza delle disposizioni relative al regime dell’Imposta sul Reddito d’impresa, c.d. IRI.

Si ricorda che l’IRI è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2017 ed è stata trattata nella Circolare n. 2/2017 del 25.01.2017 alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti.

 Nuove modalità di pagamento delle retribuzioni

A decorrere dall’1.7.2018 è stabilito il divieto di corrispondere le retribuzioni al lavoratore in contanti, a prescindere dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato, pena l’applicazione della sanzione da € 1.000 a € 5.000.

Pertanto le retribuzioni dovranno essere pagate tramite banca o ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi:

  • bonifico
  • strumenti di pagamento elettronico
  • assegno
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento.

 Differimento Isa

È stata prorogata l’applicazione degli studi di settore anche per il periodo d’imposta 2017 (Modello REDDITI 2018), pertanto gli indici sintetici di affidabilità fiscale c.d. ISA si applicheranno a partire dal periodo d’imposta 2018 (Modello REDDITI 2019).

 Sospensione mod. F24

È stato stabilito che l’Agenzia delle Entrate può sospendere per 30 giorni, l’esecuzione del modello F24 relativo a compensazioni che presentano profili di rischio.

In seguito al controllo si possono verificare le due seguenti ipotesi:

  1. se il credito risulta correttamente utilizzato, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni/versamenti si considerano effettuati alla data della loro effettuazione. Tale fatto si verifica comunque con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco;
  2. se il credito non risulta correttamente utilizzato, il modello F24 viene bloccato e pertanto le compensazioni/versamenti si considerano non effettuati.

Si rimane in attesa del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che disciplinerà le modalità di attuazione della norma.

Nuovi obblighi versamento contributi

Contributo ENPAF Farmacie

È stato introdotto a carico delle farmacie private costituite in forma di:

  • società di capitali
  • cooperative a responsabilità limitata
  • società di persone

che abbiano rispettivamente capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, l’obbligo di versare all’ENPAF un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo al netto di IVA.

Tale contributo deve essere versato entro il 30.09 dell’anno successivo.

 Contributo ENPAM società odontoiatriche

È stato introdotto a carico delle società operanti nel settore odontoiatrico l’obbligo di versare alla gestione “Quota B” dell’ENPAM un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo.

Tale contributo deve essere versato entro il 30.09 dell’anno successivo.

 Società tra avvocati – nuove disposizioni

È stato stabilito che le società tra avvocati sono tenute:

  • a prevedere e inserire nella denominazione sociale l’indicazione società tra avvocati;
  • ad applicare il contributo integrativo ai corrispettivi rientranti nel volume d’affari IVA e riversarlo annualmente alla Cassa di previdenza e assistenza forense.

 Limite esenzione compensi sportivi/cori/bande musicali

Viene incrementata a € 10.000 la soglia entro la quale non concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente, e quindi non sono soggetti a tassazione, i redditi percepiti da sportivi dilettanti e da cori e bande musicali dilettantistiche, sotto forma di:

  • indennità
  • rimborsi forfetari
  • premi
  • compensi

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE