Studio Tognetti

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{jcomments off}CIRCOLARE 14
fatturazione elettronica (F.E.)

A seguito del rinvio al 1.1.2019 dell’utilizzo di emissione della fattura elettronica da parte degli impianti di distribuzione di carburanti utilizzati per autotrazione (vedi circolare 13 del 2/7/2018), gli operatori economici hanno più tempo per decidere come organizzare i lavori in vista della scadenza generale del 1.1.2019 per l’entrata in vigore della (F.E.).

Si tratterà di un cambiamento radicale dell’organizzazione aziendale che bisogna preparare con congruo anticipo.

Lo Studio Tognetti sta esaminando varie opzioni offerte dalle case di software per individuare la soluzione meno onerosa e più semplice per i clienti. Vi invitiamo quindi a non sottoscrivere contratti con i vari operatori che si stanno proponendo per la gestione della (F.E.).

Vi segnaliamo che martedì 25 settembre 2018 alle ore 17.30 terremo un corso di formazione per il personale amministrativo delle vostre aziende e per coloro che sono interessati alla materia per illustrare il funzionamento della Fatturazione Elettronica. Per tale data saremo inoltre in grado di formulare delle soluzioni per i clienti al fine di adeguarsi al nuovo obbligo. Vi comunicheremo con separato invito il luogo della riunione e delle modalità organizzative.

Ad oggi il sistema gestionale della F.E. non può ancora essere individuato con certezza in ragione del fatto che mancano ancora adeguate spiegazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate che non ha ancora pubblicato una circolare applicativa generale sulla materia.

Scelte fatte ora rischiano di essere non sufficientemente ponderate o sovradimensionate rispetto alla struttura aziendale o eccessivamente costose.

 

Riepilogando lo stato della normativa e dei provvedimenti attualmente pubblicati abbiamo:

  • Legge 27/12/2017 n. 205
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4/4/2018 n. 73203
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30/4/2018 n. 89757
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30/04/2018 n. 8/E
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28/05/2018 n. 106701
  • Nota dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli del 7/06/2018 n. 64867/RU
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13/06/2018 n. 117689
  • Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate del 14/06/2018
  • Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate del 29/06/2018
  • Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate del 02/07/2018
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 02/07/2018 n. 13/E

Come potrete notare si tratta di un susseguirsi di provvedimenti che rendono alquanto difficile prendere ora delle decisioni.

Per chi già è obbligato ad emettere la F.E. (appalti alla pubblica amministrazione o sub appalti o filiera dei carburanti) lo Studio sta già effettuando il servizio di emissione e conservazione.

Per chi dal 1.7.2018 (vedi circolare 13 del 2/7/20148) è soggetto all’emissione e ricezione delle F.E. la soluzione migliore è utilizzare il canale PEC per inviare le F.E. allo SDI (Sistema di Interscambio delle F.E. gestito dall’Agenzia delle Entrate) nonché per riceverle. Tali fatture vanno registrate in appositi sezionali IVA e conservate digitalmente. Allo stato lo Studio può assolvere, su richiesta del Cliente, a questi adempimenti.

 

Come prepararsi alla scadenza del 1.1.2019.

 

BREVI NOTE SUI TERMINI USATI

Fattura Elettronica: consiste in un file in formato XML (Extensible Markup Languige) – si tratta di un formato che non permette in alcun modo di modificare il contenuto della fattura. E’ quindi un linguaggio irreversibile.

Soggetti esclusi dalla F.E.: la fattura continuerà ad essere emessa in formato cartacea dai soggetti che operano in “regime di vantaggio” o sono “forfettari” e per le operazioni INTRACOMUNITARIE o IMPORT-EXPORT. 

SDI (Sistema di Interscambio): si tratta di un portale software gestito dall’Agenzia delle Entrate attraverso la propria software house SOGEI mediante il quale tutte le fatture elettroniche devono transitare sia in fase di emissione che di ricezione. In altri termini poiché l’Agenzia delle Entrate avrà la funzione di “smistamento delle fatture” sarà in grado di conoscere in tempo reale tutte le transazioni scambiate tra gli operatori economici residenti.

Formazione delle F.E.: si tratta di compilare il documento (non più in forma cartacea) ma in forma digitale (ci sono appositi software che consentono la compilazione del documento che al termine viene trasformato in formato XML).

Trasmissione della F.E. allo SDI: la trasmissione della fattura allo SDI può avvenire (1) via PEC (2) con apposito software installato sul computer (3) con apposita app (utilizzabile mediante apposite credenziali rilasciate da Fiscononline/Entratel) (4) sistema di cooperazione applicata web service (5) sistema che consente la trasmissione di dati tra terminali remoti (protocollo FTP). Per i sistemi 4 e 5 è necessaria un preventivo accreditamento con l’Agenzia delle Entrate ed è consigliabile per chi gestisce moltissimi documenti.

Emissione della F.E.: la fattura si considera emessa se a seguito dell’invio del documento allo SDI questi, dopo un controllo di regolarità del documento, la invia al soggetto destinatario. Lo SDI rilascia al soggetto emittente una ricevuta che attesta sia il buon esito del controllo che del recapito al destinatario. La data di emissione è quella indicata nell’apposito spazio “Data Fattura” che deve corrispondere al momento in cui il cedente/committente è obbligato ad emettere la fattura ai sensi dell’articolo 6 del DPR 633/72 (in questo senso nulla cambia rispetto alla fattura cartacea). Lo SDI consegna una ricevuta che attesta il buon esito del controllo nonché del recapito della fattura al destinatario ovvero della messa a disposizione della fattura.

Nel caso in cui all’esito del controllo, il documento dovesse risultare irregolare (ad esempio è sbagliata la partita IVA del destinatario) lo SDI entro 5 giorni dall’invio comunica all’emittente la “ricevuta di scarto”. Attenzione che in questo caso la fattura non si considera emessa.

Recapito della F.E. al destinatario: lo SDI una volta effettuati i controlli della fattura emessa ed inviata dall’emittente, trasmette il documento al destinatario mediante i seguenti canali: (1) via PEC (2) sistema di cooperazione applicata web service (3) sistema che consente la trasmissione di dati tra terminali remoti (protocollo FTP). Per i sistemi 2 e 3 è necessaria un preventivo accreditamento con l’Agenzia delle Entrate ed è consigliabile per chi gestisce moltissimi documenti.

Mancato recapito della fattura al destinatario: può verificarsi che pur in presenza del buon esito della trasmissione della F.E. allo SDI questi comunichi all’emittente di non essere riuscito a recapitare il documento al destinatario (ad esempio perché ha l’indirizzo PEC non più valido). Lo SDI posteggia la fattura in apposita area del sito dell’Agenzia delle Entrate e comunica al soggetto emittente che la F.E. non è stata recapitata. In tal caso il soggetto emittente deve comunicare immediatamente al destinatario che la F.E. è stata messa a sua disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Data di ricevimento della fattura: è una data importante in quanto da tale momento può essere esercitato il diritto di detrazione dell’IVA. La data è quella attestata dallo SDI come data di ricezione. Nel caso di mancato recapito e di posteggio della F.E. nel sito dell’Agenzia delle Entrate la data di ricezione è quella di “presa visione” del documento dal sito.  

Indirizzo telematico: è possibile registrarsi allo SDI per ottenere un “indirizzo telematico” ove ricevere le F.E.. In concreto si tratta di abbinare alla propria partita IVA un indirizzo PEC oppure un “codice destinatario” (questo nel caso di invio del file della F.E. su canale web service o FTP).

QR Code (Quick Response Code): l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un servizio che consente la generazione di un codice a barre bidimensionale < QR Code > che consentirà ai soggetti che devono emettere le F.E. di acquisire in modo automatico le informazioni anagrafiche e il relativo indirizzo telematico scelto dai propri clienti. Tale codice potrà essere esibito tramite smartphone, tablet o cu carta.   

FATTURAe: si tratta di un servizio messo a disposizione dei soggetti IVA i quali tramite il proprio smartphone o tablet possono predisporre ed inviare allo SDI le F.E. acquisendo tramite il QR-Code le informazioni anagrafiche del cliente con partita IVA.

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L’introduzione dell’obbligo della F.E. associata a tutte le conseguenti novità di prassi e ai servizi resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, tutto nell’arco di pochi mesi rende inopportuna una scelta affrettata sulle modalità di attuazione e sui conseguenti investimenti.

Le difficoltà operative sono tante e per questo motivo è stato disposto il rinvio dal 1.7.2018 al 1.1.2019 dell’obbligo di emissione della F.E. da parte degli impianti stradali di distribuzione del carburante.

A tutto ciò va aggiunto l’obbligo della conservazione in formato elettronico delle F.E. che rappresenta un ulteriore adempimento rispetto a quanto sopra brevemente descritto e che vi illustreremo nella programmata riunione del prossimo 25 settembre 2018.

 

Per questo lo Studio Tognetti preferisce attendere ancora qualche mese prima di consigliare ai propri clienti qualsiasi decisione in merito.

 

Nel frattempo abbiamo classificato le imprese al fine di individuare le soluzioni più vantaggiose:

  1. Imprese dotate di gestionale interno e personale amministrativo. Queste devono coordinarsi con il loro responsabile software per dotarsi degli strumenti informatici idonei all’emissione, alla ricezione e alla conservazione delle F.E..
  2. Impresa che emettono e/o ricevono moltissime fatture (parliamo di migliaia di documenti). Queste imprese devono dotarsi di un gestionale interno al fine di automatizzare il più possibile la fase dell’emissione della F.E. (associandola automaticamente al DDT o alla pesata dei prodotti < ad esempio per i grossisti di prodotti alimentari >) e della ricezione della F.E. (associandola al DDT per il controllo sulle quantità e/o sui prezzi). Per queste imprese è consigliabile associare anche un gestionale di contabilità.
  3. Imprese che sono collegate in remoto al gestionale TEAM SYSTEM dello Studio Tognetti. Per queste imprese ci aggiorneremo al 25 settembre.
  4. Imprese che hanno un PC ma non hanno un gestionale contabilità in quanto hanno affidato allo Studio tale incarico. Per queste imprese ci aggiorneremo al 25 settembre.
  5. Imprese che non hanno un PC e hanno affidato allo Studio l’incarico della contabilità. Per queste imprese ci aggiorneremo al 25 settembre.

 

Per coloro che già hanno necessità di emettere o ricevere F.E. lo Studio è già comunque in grado di assisterli in ogni esigenza.

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Contabilità. Con l’entrata in vigore dal 1.1.2019 della F.E. nulla cambia per la contabilità. Le imprese sono tenute alla registrazione delle fatture ai fini IVA, alla liquidazione periodica dell’IVA, alla tenuta della contabilità chi informa semplifica e chi informa ordinaria, alla redazione della dichiarazione annuale IVA, dei redditi e dei sostituti di imposta.

L’unico adempimento che verrà soppresso è l’invio dello spesometro in quanto l’Agenzia delle Entrate, che gestisce lo SDI, ha già acquisito tutti i dati delle fatture emesse e ricevute.

Lo Studio Tognetti resta a disposizione per ogni chiarimento al riguardo.

Potrete rivolgervi a:

  • Luca Mantovanelli 045/6630444
  • Claudio Rango 045/7100449
  • Michele Milani 045/597787

 

 

Cordiali saluti.

 

Studio Tognetti Ass. Professionale

 

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