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circolari

{jcomments off}CIRCOLARE 9
Legge di bilancio 2018 - Parte quarta

La Legge 27.12.2017 n. 208 (c.d. “Legge di bilancio 2018”) contiene la maggior parte delle novità fiscali di riferimento per il corrente anno ed è in vigore dall’1.1.2018.

La presente circolare analizza le principali novità in materia di fatturazione elettronica e nell’ambito del settore carburanti.

In particolare, per quanto riguarda il settore carburanti è stata introdotta una nuova disciplina che prevede, la fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio, l’abolizione della scheda carburanti e l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi.

Fatturazione elettronica

È stato introdotto l’obbligo di emissione della fattura elettronica:

  • a partire dall’1.1.2019 per la generalità dei contribuenti
  • in via anticipata dall’1.7.2018 per il settore dei carburanti e dei subappalti/subcontratti pubblici.

L’obbligo di fatturazione eletronica si applica a tutte le cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia. In particolare, va emessa:

  • verso altri soggetti passivi IVA (ditte individuali, società, enti, professionisti) residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato
  • verso soggetti privati (consumatore finale).

Sono esonerati dall’obbligo in esame solamente i contribuenti minimi e forfetari.

Le fatture per rapporti con soggetti UE o EXTRA-UE continueranno nella forma cartacea.

Le fatture in formato elettronico devono rispettare determinati standard e devono essere trasmesse esclusivamente mediante il Sistema di interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate.

A tal fine, il soggetto emittente la fattura potrà:

  1. operare direttamente sul sistema SdI
  2. avvalersi di intermediari per la trasmissione.

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali saranno messe a disposizione degli stessi a cura dell’Agenzia delle Entrate, anche se una copia della fattura in forma cartacea sarà consegnata al cliente direttamente dal soggetto che la emette. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

Con l’introduzione dell’obbligo in esame, quindi, sarà abolita la fattura cartacea inviata con mezzi diversi dal sistema di interscambio. In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle stabilite, la fattura si intende non emessa e l’inadempimento sarà sanzionato.

Gli obblighi di conservazione elettronica si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.

I tempi e le modalità di applicazione della disposizione sono stabiliti con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (che al momento non è stato pubblicato).

A fronte di tale nuova modalità di fatturazione è abrogato, a partire dall’1.1.2019, lo spesometro.

Comunicazione delle operazioni transfrontaliere

Sempre a partire dall’1.1.2019 è introdotto un nuovo obbligo comunicativo avente ad oggetto i dati delle fatture per cessioni di beni e prestazioni di servizi emesse e ricevute nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia. Trattasi quindi delle operazioni intrattenute con soggetti UE o extra UE per i quali non scatta l’obbligo della fatturazione elettronica.

Tali dati devono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione o ricezione della fattura (es. fattura emessa il 12/01/2019, comunicazione da inviare entro il 28/02/2019).

Non sono oggetto di comunicazione:

  • i dati delle bollette doganali ricevute
  • i dati delle fatture emesse o ricevute in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio (SdI).

Novità settore carburanti

Sono state introdotte alcune specifiche misure di contrasto all’evasione fiscale nel settore dei carburanti.

Abrogazione della scheda carburante

È disposta, a decorrere dall’1.7.2018, la soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione.

Tali acquisti, effettuati da soggetti titolari di partita Iva dovranno essere documentati tramite fattura elettronica come già anticipato nel paragrafo precedente. L’obbligo di fattura elettronica sussiste solo per le cessioni di carburante effettuate verso soggetti titolari di partita Iva (società, ditte individuali, lavoratori autonomi).

 

Obbligo dell’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili

Ai fini delle imposte dirette, è previsto che le spese sostenute per gli acquisti di carburante per autotrazione sono deducibili dal reddito solo se il pagamento è avvenuto tramite uno dei seguenti strumenti elettronici che ne consentono la tracciabilità:

  • carte di credito
  • carte di debito (bancomat)
  • carte prepagate.

Ai fini IVA, è introdotta una disposizione di tenore analogo a quello appena descritto in materia di imposte dirette, in base alla quale la detrazione dell’IVA relativa agli acquisti di carburante per autotrazione è ammessa solo a condizione che il pagamento sia avvenuto mediante:

  • carte di credito
  • carte di debito (bancomat)
  • carte prepagate
  • ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei ed individuati con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (che al momento non è stato pubblicato).

Si ritiene opportuno evidenziare che, stante il tenore letterale del nuovo art. 19-bis1 co.1 lett. d) del DPR 633/72, sembrerebbe che siano soggetti a tale obbligo ai fini della detrazione IVA, non solo i carburanti per autotrazione, ma anche tutta un’altra serie di costi riferiti ai veicoli stradali a motore, quali la custodia, la manutenzione, la riparazione, il noleggio, i leasing e l’utilizzo.

Inoltre si considererebbero inclusi nella presente disciplina anche altri mezzi quali aereomobili, natanti da diporto e in genere tutti i veicoli stradali a motore, adibiti al trasporto di cose e persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera i 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8.

Da ciò ne discende che le due disposizioni, l’una ai fini della deduzione dei costi e l’altra ai fini della detrazione dell’IVA risultano disallineate, in quanto, per l’IVA, l’ambito applicativo dei nuovi obblighi di pagamento mediante mezzi tracciabili sembrerebbe più ampio sia in riferimento alla tipologia di costi sostenuti sia in merito alla tipologia di mezzo di trasporto.

Sul punto si rimane in attesa di chiarimento ufficiale che delinei in modo puntuale l’ambito di applicazione delle nuove modalità di pagamento mediante mezzi tracciabile ai fini della detrazione IVA.

Naturalmente quanto sopra precisato vale solo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA e, quindi, per i privati nulla è cambiato (la cessione del carburante continuerà ad essere effettuata senza alcuna obbligo di emissione di certificazione fiscale).

In definitiva, dall’1.7.2018, per tutti i soggetti titolari di partita Iva:

  • non sarà più utilizzabile la scheda carburante in luogo dell’emissione della fattura elettronica da parte del distributore;
  • per tutte le spese sopra evidenziate se pagate in contanti o con mezzi diversi da quelli elencati è prevista l’indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e l’indetraibilità dell’IVA.

I problemi operativi per i soggetti IVA nel rifornimento dei carburanti.

Il fatto che la scheda carburante sia di fatto sostituita dalla fattura elettronica pone dei problemi di gestione contabile.

Considerando che i pagamenti possono essere effettuati solo con sistemi elettronici costringe ogni operatore a dotarsi di carta di credito o bancomat intestati alla ditta o società. Non possono essere effettuati pagamenti con strumenti elettronici non intestati direttamente all’impresa/professionista. Per cui se una società ha 5 auto dovrà in linea di logica avere 5 carte di credito.

Rimane il problema di collegare il singolo rifornimento alla tipologia di autoveicolo nel caso in cui ci siano mezzi che scontano detrazione IVA e deducibilità dei costi limitata. In questo caso le soluzioni possono essere le seguenti:

  1. colui che effettua il rifornimento dovrà conservare il tagliando di ricevuta elettronica di pagamento annotando la targa del veicolo utilizzato. In questo modo chi effettua la registrazione contabile potrà associare il veicolo utilizzato con la fattura elettronica. Il meccanismo si complica quando ci sono tanti veicoli;
  2. tenere comunque la scheda carburanti per ogni mezzo (senza necessità di indicare i chilometri) indicando i dati del veicolo di riferimento, gli importi del rifornimento e i dati del soggetto erogante (fare apporre timbro del distributore). In tal modo chi effettua la registrazione contabile potrà associare il veicolo utilizzato con la fattura elettronica. Il meccanismo si complica se si utilizzano vari distributori di carburanti.

Il contratto di netting

Questo particolare metodo di rifornimento rappresenta la soluzione gestionale più semplice.

Si tratta di un contratto di somministrazione proposto dalle compagnie petrolifere (anche quelle locali di piccole dimensioni) in base al quale:

  • l’impresa o il professionista stipula un contratto di somministrazione per la fornitura di carburante per autotrazione con la società petrolifera (ENI, Q8, ESSO, COSTANTIN, LORO etc…)
  • il distributore di carburante, a fronte di un corrispettivo, esegue a favore della società petrolifera una serie di cessioni periodiche e continuative di carburante alle imprese convenzionate con la società petrolifera;
  • il rifornimento è effettuato presso il distributore utilizzando un’apposita tessere magnetica rilasciata dalla società petrolifera. Con l’effettuazione del rifornimento viene rilasciato un buono di consegna del carburante prelevato riportante, come previsto dalla R.M. 4.7.96 n. 106/E, i seguenti dati: (i) data e numero progressivo del buono (ii) dati identificativi della compagnia petrolifera (iii) dati identificativi del cliente (iv) dati identificativi dell’impianto di distribuzione (v) quantità del prodotto.

Quindi con il contratto di netting:

  • il distributore emette periodicamente una fattura nei confronti della società petrolifera in base al carburante somministrato a favore delle imprese/professionisti aderenti al sistema;
  • la compagnia petrolifera emette periodicamente una fattura nei confronti delle singole imprese / professionisti aderenti al sistema sulla base dei buoni di consegna rilasciati a fronte della somministrazione del carburante (il buono di consegna consente di effettuare gli opportuni riscontri tra il fatturato e il somministrato). Dalla fattura è rilevabile il tipo di veicolo e la targa dello stesso. Infatti le tessere magnetiche sono associate al singolo veicolo e alla sua targa.

In questo momento molte compagnie stanno proponendo le tessere magnetiche a zero costi.

E’ bene ricordare che fino al 30/6/2018, chi utilizza il contratto di netting, è comunque tenuto alla compilazione con cadenza mensile di un documento numerato e datato nel quale vanno riportati tra l’altro il numero di targa del veicolo e i chilometri percorsi. Si ritiene che dal 1.7.2018 tale documento non sarà più necessario stante l’abolizione della scheda carburanti.

Credito d’imposta per i distributori di carburante

A fronte dei nuovi obblighi di tracciabilità dei pagamenti, per gli esercenti impianti di distribuzione carburante viene previsto un credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dall’1.7.2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito.

Il credito è utilizzabile in compensazione nel modello F24 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Obbligo trasmissione telematica corrispettivi

A decorrere dall’1.7.2018, è stato introdotto l’obbligo per gli impianti di distribuzione, di memorizzare in via elettronica e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi relativi limitatamente alle cessioni di carburanti.

Tale obbligo concerne solo le cessioni di carburante effettuate nei confronti di privati consumatori dal momento che quelle effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA devono essere documentate mediante fattura elettronica come si è già avuto modo di evidenziare.

Si fa presente che l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni con riferimento all’obbligo in esame per le società che operano nel settore della distribuzione di carburante e che, congiuntamente, svolgono altre attività, come quella di lavaggio auto. In particolare, nel chiarire la questione, ha operato una distinzione tra lavaggio auto con pagamento “a gettoni” e quello con pagamento “non a gettoni”.

Si ricorda infatti che attualmente è già in vigore l’obbligo di invio telematico dei corrispettivi per i gestori di apparecchi automatici (c.d. vending machine). È il caso tipico del distributore di carburante che eroga anche il servizio di lavaggio auto con pagamento a “gettoni”. Solo in tal caso, quindi, l’esercente dovrebbe trasmettere i dati dei corrispettivi anche per operazioni diverse dalle cessioni di benzina e gasolio.

Nel caso in cui, invece, nell’impianto di distribuzione, il servizio di lavaggio auto non fosse prestato mediante apparecchi automatici (ossia con pagamento “non a gettoni”), l’invio telematico dei corrispettivi riguarderà solo le cessioni di carburanti dall’1.7.2018.

Le modalità attuative della nuova disposizione sono demandate ad un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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