Studio Tognetti

circolari

{jcomments off}CIRCOLARE 8
Modelli Intrastat

Il provvedimento n. 194409 del 25 settembre 2017 dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e d’intesa con l’ISTAT, ha riformato la disciplina INTRASTAT in attuazione di alcune modifiche normative introdotte recentemente.

Le nuove misure si applicano per la prima volta ai modelli riferiti al primo mese o trimestre del 2018 mentre rimane inalterato l’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT 2017, così come l’obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi riepilogativi riferiti a periodi antecedenti (mensili o trimestrali).

Di seguito si espongono le novità introdotte alla disciplina INTRASTAT.

Autorizzazione preventiva - VIES

Prima di entrare nel dettaglio delle novità oggetto della presente Circolare, si ricorda che i soggetti passivi IVA italiani devono essere autorizzati preventivamente all’effettuazione di operazioni intracomunitarie (acquisti e vendite) attraverso l’inserimento nel sistema VIES.

L’inserimento nel VIES avviene dal momento della richiesta all’Agenzia delle Entrate effettuata:

  • utilizzando il modello AA9/AA7 in sede di apertura della partita IVA per i “nuovi” soggetti passivi IVA;
  • utilizzando le apposite funzioni presenti nell’area Fisconline/Entratel per i “vecchi” soggetti passivi IVA.

Per verificare l’inserimento nell’archivio VIES della controparte comunitaria è possibile consultare i seguenti indirizzi internet:

http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm

Dal LU a VE, orario 8-20, SA orario 8-13

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

Senza limitazioni

 

Novità in termini di periodicità e obblighi di presentazione

Il Provvedimento ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2018:

  • i modelli Intrastat mensili relativi agli acquisti di beni e servizi hanno valenza statistica;
  • al fine di individuare i soggetti obbligati a presentare i modelli Intrastat acquisti con periodicità mensile la soglia dell’ammontare delle operazioni è innalzata:
    • da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni
    • da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per i servizi ricevuti.

Al di sotto delle predette soglie non vi è alcun obbligo di presentazione dei Modelli Intrastat acquisti;

  • al fine di individuare i soggetti obbligati a presentare i modelli Intrastat cessioni con periodicità mensile la soglia dell’ammontare delle operazioni è rimasta invariata a € 50.000 trimestrali sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi;
  • ai fini della compilazione della sezione statistica per i modelli Intrastat relativi alle cessioni di beni la soglia è innalzata a € 100.000 trimestrali;
  • sono ridotti i codici da indicare nei Modelli Intrastat relativi ai servizi.

Il nuovo sistema richiede che la verifica in ordine al superamento della soglia “sia effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni” e che “il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni”.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli obblighi di presentazione dei Modelli Intrastat tenendo conto delle modifiche apportate dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

Modello Intrastat

Periodicità

Soglia* (ammontare trimestrale operazioni per almeno un trimestre precedente)

ACQUISTI

Beni

Solo Mensile – fini statistici

≥ 200.000

Servizi

Solo Mensile – fini statistici

≥ 100.000

CESSIONI

Beni

Mensile – fini fiscali

> 50.000

Mensile – fini fiscali e statistici

> 100.000

Trimestrale – fini fiscali

≤ 50.000

Servizi

Mensile – fini fiscali e statistici

> 50.000

Trimestrale – fini fiscali e statistici

≤ 50.000

 

Il superamento dei limiti previsti per le presentazioni dei Modelli con periodicità trimestrale, nell’ambito di un determinato trimestre solare, comporta la presentazione mensile del modello Intrastat di riferimento dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il superamento.

E’ fondamentale ricordare che la periodicità va mantenuta per l’intero anno in corso, salvo l’innalzamento di livello; ad esempio la presentazione di un modello Intrastat “mensile” a febbraio obbliga il contribuente a mantenere l’adempimento “mensile” per tutto l’anno solare anche se nei quattro trimestri precedenti non è stata superata la soglia.

E’ comunque possibile presentare i modelli Intrastat “mensili” anche senza aver superato le soglie sopra indicate.

La modalità di presentazione del modello Intrastat non ha subito modifiche e pertanto può essere eseguita esclusivamente per via telematica attraverso:

  • il Servizio Telematico Doganale (procedura EDI);
  • i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel).

Al fine di fornire un quadro il più possibile completo della materia si ritiene opportuno esporre nel dettaglio tutte le novità appena accennate suddividendole per i diversi Modelli Intrastat previsti.

Modello  INTRA 1 bis – Elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni

Con riferimento agli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni si assiste all’innalzamento della soglia ad euro 100.000 per la compilazione obbligatoria dei dati statistici a cui sono tenuti i soggetti mensili.

La verifica della soglia, anche in questo caso, dev’essere eseguita relativamente ai quattro trimestri precedenti e pertanto si potranno verificare, a titolo esemplificativo, le seguenti casistiche:

  • cessione pari a 40.000 euro: trasmissione elenco trimestrale senza obbligo di indicazione dei dati statistici;
  • cessione pari a 70.000 euro: trasmissione elenco mensile senza obbligo di indicazione dei dati statistici;
  • cessione pari a 110.000 euro: trasmissione elenco mensile con obbligo di indicazione dei dati statistici.

I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi con cadenza mensile devono fornire:

  1. tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga di dettaglio sia ai fini fiscali sia ai fini statistici;
  2. le colonne da 1 a 6, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini fiscali;
  3. le colonne 1 e da 5 a 13, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici.

Inoltre il valore statistico, le condizioni di consegna e del modo di trasporto (colonne 9, 10 e 11) sono obbligatorie solo se il valore annuo delle spedizioni UE supera i 20.000.000 (il valore statistico rimane comunque obbligatorio per le operazioni riepilogate solo ai fini statistici).

Modello  INTRA 1 quater – Elenchi riepilogativi relativi ai servizi resi

Con riferimento agli elenchi riepilogativi relativi ai servizi resi si assiste alla riduzione dei codici da indicare nel campo “Codice del Servizio”.

Si tratta di una agevolazione oggettiva in quanto riducendo il codice da 6 cifre a 5 cifre si ha una diminuzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionale.

Rimane facoltativa l’indicazione dei riferimenti fattura, modalità di erogazione e modalità di incasso (colonne 5, 6, 8 e 9).

Modello  INTRA 2 bis – Elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni

Con riferimento agli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni si assiste:

  • all’abolizione dei modelli trimestrali
  • alla presentazione dei modelli mensili ai soli fini statistici, a condizione che l’ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni sia uguale o superiore a € 200.000, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Al di sotto di tale soglia non si è tenuti alla compilazione del Modello Intra 2-bis.

La stampa specializzata ha interpretazioni discordanti sulla locazione “ai soli fini statistici” usata nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Si ritiene che tale precisazione non debba essere intrepretata nel senso di limitare l’obbligo di compilazione di tali modelli alla sola parte statistica bensì alla valenza esclusivamente statistica della presentazione del modello Intrastat.

Su punto si attendono chiarimenti ufficiali.

I soggetti che presentano gli elenchi riepilogativi, se confermata la tesi della valenza statistica, devono fornire:

  1. tutte le colonne, se le operazioni sono riepilogate nella riga di dettaglio sia ai fini fiscali sia ai fini statistici;
  2. le colonne 1 e da 6 a 15, se le operazioni sono riepilogate solo ai fini statistici.

Inoltre il valore statistico, le condizioni di consegna e del modo di trasporto (colonne 10, 11 e 12) sono obbligatorie solo se il valore annuo delle spedizioni UE supera i 20.000.000 (il valore statistico rimane comunque obbligatorio per le operazioni riepilogate solo ai fini statistici).

Modello  INTRA 2 quater – Elenchi riepilogativi relativi ai servizi ricevuti

Con riferimento agli elenchi riepilogativi relativi ai servizi ricevuti si assiste:

  • all’abolizione dei modelli trimestrali
  • alla presentazione dei modelli mensili ai soli fini statistici, a condizione che l’ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute sia uguale o superiore a € 100.000, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Al di sotto di tale soglia non si è tenuti alla compilazione del Modello Intra 2 quater.

Il campo “Codice del Servizio”, come per i servizi resi, si riduce da 6 cifre a 5 cifre.

Rimane facoltativa l’indicazione dei riferimenti fattura, modalità di erogazione e modalità di incasso (colonne 6, 7, 9 e 10).

Profili sanzionatori

L’assenza di specifiche indicazioni in merito all’applicazione delle sanzioni in caso di omessa, errata o incompleta compilazione dei modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi ricevuti pr.

La rilevanza, di detti modelli, esclusivamente statistica dovrebbe comportare l’applicazione, nei casi di errore o di omissioni, delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 7 e 11 D.lgs n. 322/1989 (da euro 516 ad euro 5.164) alle sole imprese incluse nello specifico elenco pubblicato dall’Istat, che realizzano scambi commerciali con i paesi UE con volumi mensili pari o superiori ad euro 750.000.

Sul punto si attendono, tuttavia, chiarimenti ufficiali.

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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