Studio Tognetti

circolari

{jcomments off}CIRCOLARE 5
Ulteriori chiarimenti detrazione iva acquisti

 Con la nostra Circolare n. 5 del 02/11/2017 e la n. 1 del 19/01/2018 abbiamo evidenziato le modifiche apportate dal Legislatore ai termini:

  • entro i quali è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA;
  • di annotazione della fattura nel registro IVA acquisti.

In particolare nell’ultima circolare abbiamo tenuto conto di quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento di prassi n. 1/E del 17.1.2018.

L’Amministrazione afferma che la registrazione della fattura di acquisto, e quindi l’esercizio della detrazione dell’IVA, deve avvenire dopo la data di ricezione del documento.

L’argomento è stato fortemente dibattuto nella stampa nazionale (Il Sole 24 Ore e Italia Oggi) in quanto l’Agenzia afferma implicitamente che l’eventuale registrazione di una fattura di acquisto in data antecedente rispetto alla data di ricezione è soggetta a rilievo: recupero della detrazione dell’IVA, in quanto effettuata nel mese/trimestre non di competenza, oltre alle sanzioni.

La stampa osserva come fosse prassi comune registrare le fatture non con riferimento alla data di ricezione, bensì con riferimento alla data indicata dal fornitore nel documento. Nel passato tale comportamento non è mai stato oggetto di rilievo (per quanto è dato a sapere).

Tuttavia, dopo la presa di posizione dell’Agenzia nelle citata circolare n. 1/2018, questa prassi va disattesa (salvo ulteriori aperture da parte dell’amministrazione finanziaria).

La fattura di acquisto va registrata nel mese di ricevimento del documento o al più tardi entro la fine dell’anno. Ad esempio una fattura emessa dal fornitore il 31 gennaio 2018 e ricevuta in data 6 febbraio 2018 non può essere annotata nel registro acquisti del mese di gennaio ma necessariamente nel mese di febbraio o oltre tale termine ma comunque entro il 31/12/2018.

E’ certo che le fatture ricevute via PEC ovvero con E-MAIL o con RACCOMANDATA POSTALE devono essere registrate nel mese di ricevimento, in quanto la prova della data di ricezione è tracciabile.

Invitiamo quindi tutti ad attenersi alle indicazioni fornite nella presente circolare e già evidenziate nelle precedenti comunicazioni.

Inoltre nella precedente circolare abbiamo illustrato la clausola di salvaguardia dei comportamenti pregressi rispetto alla data del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che ora riportiamo nuovamente.

Clausola di salvaguardia

In considerazione del fatto che i chiarimenti sopra esposti sono pervenuti dopo il 16.01.2018, data in cui scadeva la prima liquidazione periodica IVA del 2018, saranno fatti salvi e non sanzionati i comportamenti adottati dai contribuenti in sede di liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2017 (scadenza 16.01.2018) che si siano rivelati difformi alla indicazioni fornite. Quindi se il contribuente avendo ricevuto la fattura a gennaio, avesse operato la detrazione dell’IVA già nel mese di dicembre 2017, non potrà essere sanzionato.

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE