Studio Tognetti

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Collegato alla finanziaria 2018

 

La Legge 4.12.2017 n. 172 di conversione del D.L. n. 148/2017 (c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018”) contiene una serie di disposizioni in materia fiscale in vigore dal 6.12.2017.

Di seguito vengono esposte le principali novità contenute nel decreto tra cui quelle in materia di rottamazione dei ruoli, IVA, agevolazioni e imposte dirette.

Novità in materia di rottamazione dei ruoli

Riammissione alla “rottamazione”

È stata riproposta la possibilità di aderire alla definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati ad Equitalia negli anni dal 2000 al 2016 per coloro che non vi hanno aderito entro il 21.04.2017. Fermo restando quanto si esporrà in seguito in merito alle scadenze e alla liquidazione degli importi, detta rottamazione segue le regole di quella prevista nel “Collegato alla finanziaria 2017”, pertanto si rimanda per un maggior approfondimento alla nostra Circolare n.10 del 23.12.2016.

Il contribuente interessato ad avvalersi dei benefici della “rottamazione” dei ruoli deve presentare istanza entro il 15.05.2018 mediante apposito modello messo a disposizione da Equitalia.

Entro il 30.9.2018, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida le somme da rottamazione dei ruoli, dandone comunicazione al contribuente.

In merito alle modalità di pagamento è stabilito che:

  1. se si opta per il pagamento rateale, gli importi dovranno essere versati:
  • per il 40%, entro il 10.2018;
  • per un ulteriore 40%, entro il 11.2018;
  • per il restante 20%, entro il 2.2019.
  1. se non si opta per il pagamento rateale, le intere somme andranno versate entro il 10.2018.

 

Si fa presente che se il contribuente aveva in essere un piano di rateazione al 24.10.2016, una volta presentato il modello per l’accesso alla rottamazione:

  • entro il 30.6.2018, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione liquida l’importo di tutte le rate scadute al 31.12.2016 non onorate;
  • entro il 31.7.2018, il debitore, in unica soluzione e pena il mancato accesso alla rottama-zione, deve pagare le suddette rate.

“Rottamazione-bis”

È stato esteso l’ambito di applicazione della definizione agevolata ai carichi affidati all’Agente della Riscossione dall’1.1.2017 al 30.09.2017 per la quale valgono le condizioni stabilite per la rottamazione originaria, pertanto anche in tal caso si rimanda alla nostra Circolare n.10 del 23.12.2016 per maggiori dettagli.

Il modello per l’accesso deve essere sempre presentato entro il 15.05.2018 ed entro il 30.06.2018 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà l’importo da pagare per effetto della rottamazione.

Le somme devono essere versate in un’unica soluzione entro il 31.07.2018 oppure è possibile optare per il pagamento rateale. In quest’ultimo caso devono essere rispettate le seguenti scadenze:

  • 7.2018, per la prima rata;
  • 9.2018, per la seconda rata;
  • 10.2018, per la terza rata;
  • 11.2018, per la quarta rata;
  • 2.2019, per la quinta rata.

Si ricorda che, il mancato, tardivo o insufficiente versamento anche di una sola rata impedisce di fruire dei benefici della rottamazione, nonché di richiedere una ulteriore dilazione oppure di riprendere quella che era in essere.

Novità in materia di IVA

Comunicazione dei dati delle fatture (Spesometro)

Le disposizioni riguardanti la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute riguardano:

  1. la non sanzionabilità per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute in relazione alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28.02.2018;
  2. la facoltà di trasmettere la comunicazione con cadenza semestrale, limitando i dati forniti ai seguenti:
    • partita IVA del cedente/prestatore e del cessionario/committente o codice fiscale per i soggetti non titolari di partita iva;
    • data e numero della fattura;
    • base imponibile, aliquota applicata e imposta, nonché tipologia dell’operazione ai fini IVA, qualora l’imposta non sia indicata in fattura;
  3. la facoltà di trasmettere i dati del documento riepilogativo con riguardo alle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a € 300,00, registrate cumulativamente, In questo caso i dati da trasmettere devono comprendere almeno:
  • la partita IVA del cedente o prestatore, per il documento riepilogativo delle fatture emesse;
  • la partita IVA del cessionario o committente, per il documento riepilogativo degli acquisti;
  • la data e il numero del documento riepilogativo;
  • l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva, distinti in base all’aliquota applicata.

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità di attuazione di quanto sopra esposto.

Estensione dello “split payment”

A decorrere dal 01.01.2018, è esteso l’ambito soggettivo di applicazione dello “split payment”. Tale meccanismo è applicabile oltre che nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche anche alle operazioni effettuate con i seguenti soggetti:

  1. gli Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  2. le Fondazioni partecipate dalle predette Amministrazioni Pubbliche, per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
  3. le società controllate di fatto (art. 2359 co. 1 n. 2 c.c.) direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministeri e dai Ministeri;
  4. le società controllate di diritto (art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.), direttamente o indirettamente, dalle predette Amministrazioni pubbliche o dai predetti enti/società di cui alle lett. a), b), c) ed e);
  5. le società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle predette Amministrazioni pubbliche o da enti/società di cui alle lett. a), b), c) e d);
  6. le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana, purché iden­tificate in Italia ai fini IVA.

Al fine di agevolare l’individuazione delle società soggette a “split payment”, il Dipartimento delle Finanze ha reso disponibili gli elenchi dei soggetti sopra indicati sul proprio sito istituzionale accessibile dal seguente link: http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata.

Semplificazioni per la tenuta dei registri iva elettronici

È disposto che la tenuta con sistemi elettronici dei registri IVA è considerata regolare anche qualora gli stessi non siano stampati su carta nei termini previsti.

Tale semplificazione è applicabile esclusivamente per la tenuta del:

  • registro IVA delle vendite
  • registro IVA degli acquisti

Sono esclusi tutti gli altri registri (es. registro dei corrispettivi).

Risulta comunque necessario che in sede di accesso, ispezione o verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria, i registri:

  • risultino aggiornati sui supporti elettronici;
  • siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

La nuova disposizione ha efficacia a partire dal 6.12.2017

Novità in materia di agevolazioni

Bonus pubblicità

È previsto il riconoscimento, dietro presentazione di apposita domanda, di un credito d’imposta per l’effettuazione di investimenti pubblicitari:

  • sulla stampa quotidiana e periodica;
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali;
  • sulle testate on-line.

Tale credito può essere richiesto:

  • dalle imprese;
  • dai lavoratori autonomi;
  • dagli enti non commerciali.

Al fine dell’ottenimento del credito è necessario che il valore degli investimenti superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

È possibile ottenere detto credito non solo con riferimento agli investimenti pubblicitari che saranno effettuati nel 2018 ma anche per quelli effettuati dal 24.06.2017 al 31.12.2017 (ad esclusione degli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali le cui spese sono riconosciute solo dal 2018).

Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno emanate con apposito DPCM.

Novità in materia di imposte dirette

Nuova “mini voluntary disclosure”

È stata introdotta una nuova procedura di collaborazione volontaria avente un ambito di applicazione limitato alla regolarizzazione delle violazioni relative al quadro RW per somme su conti o libretti derivanti:

  • da redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo prodotti all’estero;
  • dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione dell’attività lavorativa.

Ai fini della regolarizzazione è richiesto:

  • il versamento, entro il 30.09.2018 (ovvero in tre rate mensili la prima scadente il 30.09.2018) del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31.12.2016, a titolo di imposte, sanzioni e interessi;
  • la presentazione dell’istanza per l’adesione alla procedura entro il 31.7.2018.

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione della procedura di “mini voluntary disclosure”.

Detrazione IRPEF 19% - alimenti a fini medici speciali

È stabilito che per i periodi d’imposta 2017 e 2018 le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali rientrano tra le spese detraibili ai fini IRPEF nella misura del 19%.

Come indicato sul sito del Ministero della Salute, si tratta di prodotti che sono volti al “trattamento dietetico di soggetti affetti da turbe, malattie o condizioni mediche che determinano una vulnerabilità nutrizionale, cioè l’impossibilità o la forte difficoltà ad alimentarsi utilizzando i comuni alimenti, integratori alimentari compresi, per soddisfare il loro fabbisogno nutritivo”.

Sono esclusi:

  • i prodotti destinati ai lattanti;
  • gli alimenti senza glutine destinati ai celiaci.

 Detrazione IRPEF 19% - canone di locazione studenti universitari “fuori sede”

Ai fini della detrazione IRPEF del 19% prevista per i canoni di locazione sostenuti da studenti universitari è previsto che l’Università sia ubicata in un comune:

  • diverso da quello in cui lo studente ha la propria residenza anagrafica;
  • distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri.

Per beneficiare della detrazione è stata eliminata l’ulteriore condizione, per gli anni 2017 e 2018, che l’Università debba essere ubicata in una Provincia diversa rispetto a quella di residenza dello studente.

 Liberalità a favore di ONLUS e APS

A decorrere dal 2018 non saranno più deducibili in dichiarazione dei redditi le erogazioni liberali effettuate a favore di ONLUS e Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale.

 

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

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